SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XIX LEGISLATURA --------------------
9ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)
15a seduta: martedì 24 gennaio 2023, ore 15
16a seduta: mercoledì 25 gennaio 2023, ore 9
ORDINE DEL GIORNO
Interrogazioni
Svolte
Seguito dell'esame del disegno di legge:
I. Discussione del disegno di legge:
II. Seguito della discussione del disegno di legge:
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
LOREFICE - Al Ministro delle imprese e del made in Italy
Premesso che:
in data 23 ottobre 2018 il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Siciliana, il libero consorzio comunale di Caltanissetta, il Comune di Gela e Invitalia hanno firmato un accordo di programma per il rilancio dell'area di crisi industriale di Gela, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio 2015 e la cui estensione ricomprende il comune di Gela e altri 22 comuni;
a seguito della firma dell'accordo di programma si è proceduto, con circolare direttoriale 6 febbraio 2019, n. 37925, all'apertura del bando rivolto alle aziende per l'accesso agli aiuti per il rilancio dell'area di crisi industriale, che ha visto la presentazione di 6 domande di finanziamento di cui solamente una è andata a buon fine;
successivamente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, si è provveduto alla rimodulazione delle risorse stanziate, in quanto quelle originariamente previste erano divenute inutilizzabili perché legate a fondi europei collegati alla programmazione 2014-2020;
il 23 ottobre 2021 è scaduto l'accordo di programma per Gela, per il cui rinnovo si è preferito aspettare l'inizio dell'anno 2022 in modo da usufruire delle norme previste per la nuova programmazione europea, che consente una maggiore percentuale di aiuti alle imprese site in Sicilia in considerazione della drammatica situazione economica e industriale della regione;
il rinnovo è stato firmato dagli attori coinvolti e trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità in data 20 settembre 2022, in grande ritardo rispetto alla scadenza dell'atto originario e rispetto all'avvio della nuova programmazione europea, motivo per cui non si era proceduto immediatamente al rinnovo;
considerato che, a norma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, la Corte dei conti ha 60 giorni per esprimersi sul controllo preventivo di legittimità degli atti, termine perentorio che è scaduto in data 19 novembre 2022 senza che la Corte si pronunciasse;
considerato inoltre che l'area di crisi industriale di Gela sta subendo una desertificazione economica che peggiora di giorno in giorno, nata a seguito della chiusura della raffineria di Gela e alimentata prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina e gli effetti che questa porta con sé, quali inflazione, aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, che stanno mettendo in ginocchio quel poco del tessuto economico rimasto nell'area,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno assumere informazioni in merito alla pronunzia della Corte dei conti;
se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, adoperarsi affinché si possa finalmente giungere alla registrazione del rinnovo dell'accordo di programma e procedere al più presto alla riapertura del bando per la concessione delle agevolazioni per il rilancio dell'area di crisi industriale di Gela.
(3-00098)
NATURALE, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, NAVE, LOREFICE, TURCO, TREVISI - Al Ministro delle imprese e del made in Italy
Premesso che:
con delibera del 1° febbraio 1995 (successivamente rettificata in data 2 febbraio 1996) l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia ha ammesso l'azienda agricola "Ortolevante S.r.l." ai benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26. Nello specifico, sono stati concessi contributi a fondo perduto, mutuo agevolato da restituire e contributi in conto gestione per i primi due anni;
a causa dell'insorgenza di problemi finanziari e del mancato pagamento rateale, la società ha sottoscritto un atto di rinegoziazione del debito. Successivamente, per il sopravvenire di ulteriori problemi finanziari che hanno impedito alla Ortolevante di onorare i propri impegni, Invitalia ha chiesto al Tribunale di Foggia l'ingiunzione nei confronti della ditta, ad oggi pendente a seguito di opposizione;
nelle more, sono state approvate alcune disposizioni normative (l'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) aventi la finalità di consentire alle aziende inadempienti ancora attive, e per le quali non erano state ancora emesse sentenze a favore di Invitalia, di aderire ad accordi transattivi con Invitalia stessa, dietro il parere positivo dell’Avvocatura dello Stato, per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di parte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale;
il disposto normativo è stato successivamente modificato con l'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che interviene sulle vigenti misure in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati. In particolare, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative. I benefìci si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero; Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, procede, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia dai soggetti richiedenti;
in particolare, la disposizione specifica che per debito si deve intendere, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell’inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell’accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell’inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell’accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale;
considerato che, secondo quanto riferito da Ortolevante, l'interpretazione data da Invitalia del disposto, invece, è orientata a prevedere che gli interessi di mora entrino a far parte della somma capitale e, come tale, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere: si tratta di un'interpretazione avente effetti estremamente penalizzanti per le aziende in crisi,
si chiede di sapere:
con particolare riferimento agli accordi transattivi per le crisi aziendali, se il Ministro in indirizzo ritenga conforme al disposto normativo e condivisibile rispetto alle linee programmatiche del dicastero l'interpretazione sinora data, secondo cui gli interessi di mora entrano a far parte della somma capitale e, come tali, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere;
se e quali iniziative intenda assumere, anche di carattere normativo e in termini programmatici, al fine di tutelare concretamente le aziende in crisi, specie quelle del Mezzogiorno del Paese duramente provate dalle congiunture economiche avverse, così da garantirne la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali.
(3-00106)